Art. 70.
(Delega in materia di reati ambientali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle leggi penali vigenti in materia di salvaguardia dell'ambiente, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) previsione di sanzioni penali per violazioni che ledono od espongono a pericolo l'interesse ambientale secondo i seguenti criteri:

              1) previsione come delitti puniti con la reclusione da uno a tre anni e

con la multa da 2.582 euro a 25.822 euro, per i fatti che ledono in modo persistente e rilevante una o più componenti ambientali;

              2) previsione come delitti puniti con la reclusione da uno a cinque anni e

 

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con la multa da 5.165 euro a 25.822 euro, per i fatti che ledono in modo persistente e rilevante l'equilibrio di interi ecosistemi;

              3) previsione che i delitti di cui ai numeri 1) e 2) siano puniti, anche se commessi per colpa, e che, in tal caso, le pene applicabili siano, nell'ipotesi di cui al numero 1), la reclusione da sei mesi a due anni o la multa da 516 euro a 15.494 euro; nell'ipotesi di cui al numero 2), la reclusione da uno a tre anni e la multa da 1.549 euro a 25.822 euro;

              4) previsione di un'attenuante ove i fatti siano di speciale tenuità, nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 3); di un'aggravante se siano di particolare gravità;

              5) previsione come delitti puniti con la reclusione da uno a tre anni o con la multa da 5.165 euro a 25.822 euro per i fatti che espongano a concreto pericolo l'equilibrio di interi ecosistemi;

              6) previsione come delitti punibili con la reclusione da uno a due anni o con la multa da 5.165 euro a 25.822 euro per i fatti commessi in violazione di obblighi imposti per evitare l'esposizione a pericolo dell'equilibrio di interi ecosistemi, a coloro che esercitano attività con speciale impatto ambientale;

              7) previsione che i fatti previsti ai numeri 5) e 6) siano puniti, anche se commessi per colpa, e che le pene applicabili siano, nell'ipotesi di cui al numero 5), la reclusione da quattro mesi ad un anno o la multa da 2.582 euro a 15.494 euro; nell'ipotesi di cui al numero 6, con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da 2.582 euro a 15.494 euro;

              8) previsione di un'aggravante se i fatti di cui ai numeri 5) e 6) siano di particolare gravità;

              9) previsione come contravvenzioni punite con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 2.582 euro a 15.494 euro per i fatti che espongono a concreto pericolo una o più componenti ambientali;

 

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              10) prevedere, nel caso in cui ricorra l'attenuante di cui all'articolo 62, numero 6), del codice penale, che la pena possa essere ridotta sino alla metà;

          b) salvo quanto previsto ai numeri da 1) a 9) della lettera a), previsione di sanzioni amministrative per violazioni di obblighi formali che non ledano né espongano a concreto pericolo l'interesse ambientale.

 

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ALLEGATO A

(Articolo 29, comma 2)

ATTIVITÀ CONSIDERATE PERICOLOSE

        1. Attività di produzione, manipolazione, uso, trattamento, stoccaggio, scarico nell'ambiente di una o più sostanze o preparati pericolosi, di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, e successive modificazioni e aggiornamenti tecnici.
        2. Attività di cui al numero 1 aventi ad oggetto microorganismi geneticamente modificati, ivi compresa la loro emissione deliberata nell'ambiente, quando siano patogeni o producano tossine.
        3. Attività effettuate in un'installazione o su un sito destinati al trattamento, allo stoccaggio e al riciclo dei rifiuti quando la quantità dei rifiuti coinvolti sia tale da porre un rischio aggravato ai sensi dell'articolo 29, comma 1.
        4. Attività di stoccaggio definitivo dei rifiuti.